Art. 47.

      1. Gli atti richiesti urgenti per volontà delle parti vanno assolti entro il termine di cinque giorni, salvaguardando i termini legali che devono essere evidenziati nell'atto. Qualora tali termini non siano previsti, essi devono essere dichiarati e sottoscritti dalla parte istante in calce all'atto.
      2. Negli atti da eseguire con urgenza o fuori orario o nei giorni festivi, i diritti e i rimborsi spese a favore degli ufficiali giudiziari sono quintuplicati. La relativa richiesta deve essere datata e sottoscritta in calce all'atto dalla parte richiedente.